Cosa cambia per le imprese dal 3 agosto
Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, lo scorso 3 febbraio, del Dm n°388 del 15 luglio 2003, il ministero della Salute ha regolamentato il pronto soccorso aziendale, dando piena attuazione al Dlgs 626/94. Due aspetti importanti da tenere presente sono che il decreto entra in vigore il 3 agosto 2004 e che sono considerati validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro tale data. In particolare, il decreto indica le attrezzature minime di pronto soccorso che i datori di lavoro devono garantire in azienda e definisce gli obiettivi didattici e i contenuti minimi della formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso. Le aziende, ovvero le unità produttive, sono classificate in tre distinte categorie (gruppo A, B e C) tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio:
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Gruppo A. A1, aziende o unità produttive con attività industriali a rischio di incidente rilevante, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica di cui all’art.2 del Dlgs 17 agosto 1999, n°334 (legge Seveso), centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli artt.7, 28 e 33 del Dlgs 17 marzo 1995, n°230, aziende estrattive e altre attività minerarie definite dal Dlgs 25 novembre 1996, n°624, lavori in sotterraneo di cui al Dpr 20 marzo 1956, n°320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; A2, aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari Inail con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, desumibili dalle statistiche nazionali Inail relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno (le statistiche nazionali Inail sono pubblicate in Gazzetta ufficiale); A3, aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura;
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Gruppo B, aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A;
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Gruppo C, aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda o unità produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A, la comunica alla Asl competente sul territorio in cui si svolge l’attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso. Se l’azienda o l’unità produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all’attività con indice più elevato.
Info: Asq Torino Srl, tel. 011.33.57.311. |