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Servizio di informazione sulle novità fiscali
 
Cessione di rottami e materiali di recupero: come cambia la normativa

Cerchiamo di fare il punto sulla nuova disciplina Iva relativa alla cessione di rottami, carta, stracci, ecc. entrata in vigore il 2 ottobre 2003.

Beni interessati. Scompare ogni differenza di regime tra art.74 comma 8 e art.74 comma 9 (che di fatto diventa un semplice proseguimento del comma 8). Le operazioni che rientrano nel particolare regime sono le cessioni di rottami, cascami ed avanzi di metalli ferrosi e relativi lavori; carta da macero; stracci; scarti di ossa; scarti di pelle; scarti di vetri; scarti di gomma e plastica; rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori; tutta una serie di semilavorati ferrosi e non ferrosi elencati ai commi 8 e 9 dell’art.74.

Soggetti interessati. Sono interessati dal nuovo regime tutti coloro che effettuano le cessioni dei beni sopra indicati, sia che si tratti di imprese che non commerciano abitualmente in rottami (si pensi ad una officina meccanica che cede gli sfridi di ferro), sia che si tratti di soggetti che commerciano abitualmente in rottami, materiali di recupero, ecc. Non ha più alcuna rilevanza, a differenza del vecchio regime, che l’attività sia svolta in sede fissa o in forma ambulante; ciò che conta è l’operazione effettuata, non la forma in cui viene svolta.

Emissione della fattura. Chi cede provvederà sempre all’emissione della fattura (non esiste più il meccanismo dell’autofattura), compilandola normalmente, ma evitando di addebitare l’imposta. La fattura conterrà l’indicazione "fattura emessa senza addebito di Iva, ai sensi del comma 8 dell’art.74 del Dpr 633/72. Non è più necessario applicare la marca da bollo, in quanto, tramite il meccanismo che verrà descritto in seguito, la fattura verrà assoggettata ad Iva. Il cedente registrerà la fattura sul registro vendite in colonna a parte o, nel caso di utilizzo di sistemi meccanografici, evidenziando che si tratta di una operazione ai sensi dell’art.74, comma 8, Dpr 633/72.

Registrazione da parte dell’acquirente (cessionario). Chi riceve una fattura ai sensi del nuovo comma 8 dell’art.74, Dpr 633/72 deve integrare la stessa, scrivendo materialmente sopra la fattura l’aliquota (20%) e l’importo dell’Iva, determinandola con l’applicazione dell’aliquota stessa al totale della fattura (non applicando lo scorporo). Ad esempio, se il totale della fattura è di 1.000 euro, il cessionario scriverà "aliquota 20%" e "Iva 200". Tale fattura andrà quindi registrata entro il mese di ricevimento sul registro delle fatture emesse, o comunque anche oltre, ma entro 15 giorni dal ricevimento; in ogni caso, l’imposta contenuta in fattura dovrà essere liquidata insieme a quella dovuta nel mese o trimestre (a seconda della periodicità del contribuente) di ricevimento della fattura. Ad esempio, se un contribuente mensile riceve una fattura il 20 gennaio, ha tempo di registrare la stessa entro il 4 febbraio, ma l’Iva determinata con l’annotazione andrà compresa nella liquidazione di gennaio. La stessa fattura, integrata come descritto sopra, andrà registrata sul registro acquisti, ma entro i normali termini previsti per le fatture di acquisto.

Conseguenze del nuovo regime. Vengono a decadere tutti gli esoneri da adempimenti prima previsti per particolari categorie di commercianti di beni di recupero; pertanto, tutti i commercianti, raccoglitori, ecc. di rottami e beni di recupero tornano ad essere assoggettati agli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione, dichiarazione annuale.

 
 
 
 
 
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