Con decreto legislativo 20/2/2004, n°52, in vigore dal 29/2/2004, è stata ridisegnata la disciplina relativa alla fatturazione. Resta l’obbligo che per ciascuna operazione imponibile deve essere emessa fattura (anche sotto forma di nota, conto, parcella o simili); viene in aggiunta prevista la possibilità della fattura emessa dal cessionario o committente (dal cliente) per conto del cedente o prestatore. Viene precisato che la fattura è datata e numerata in ordine progressivo per anno solare. L’arrotondamento deve essere effettuato al centesimo di euro. Oltre ai consueti dati, già presenti nella vecchia versione dell’art. 21, che ha per oggetto tale argomento, viene richiesto che in caso di operazioni nelle quali il debitore dell’imposta sia il cliente (tutti i casi di "reverse charge") venga indicata la p. iva di quest’ultimo e l’indicazione della norma di riferimento. Nel caso di cessione intracomunitaria di veicoli considerati "nuovi" ai sensi dell’art. 38, comma 4, del DL 331/93 deve essere indicata la data della prima immatricolazione e il numero dei km percorsi. E’ obbligatoria l’annotazione che la fattura viene emessa dal cliente, ovviamente nei casi in cui ciò avviene. Sono consentite le fatture in lingua straniera (ma vanno tradotte in italiano a richiesta dell’amministrazione finanziaria) e gli importi possono essere espressi in qualsiasi valuta, purchè l’importo dell’iva sia espresso in euro. Viene indicata come obbligatoria anche per le operazioni del margine, come per quelle non imponibili, esenti, non soggette ed escluse, l’obbligo di indicare in fattura che si tratta, appunto, di "operazioni assoggettate al regime del margine", con l’indicazione della relativa norma.
Il nuovo articolo 21 tratta poi diffusamente della fatturazione elettronica, rimandando però ad un provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate le ulteriori specificazioni.
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