CNA - associazione artigiani - servizi per le imprese CNA - consulenze per l'artigianato - servizi per le imprese
AssociazionePerchè associarsiDiventa socioCreare ImpresaScriviciPrivacy
 
 
Gruppo dirigente CNA
Associazioni di mestiere
Uffici Territoriali
Servizi
Lavoro
Formazione
Credito agevolato
Export
Comunicazione e stampa
Convenzioni
Soci On Line
Area link
 
Mappa
 
Cerca
 
 
Home > Servizi > Privacy e videosorveglianza
 
Privacy e videosorveglianza
 

 La normativa di riferimento è il provvedimento emanato l’8 aprile 2010 dal Garante per la protezione dei dati personali, che ha varato le nuove regole alle quali soggetti pubblici e privati devono conformarsi per installare telecamere e sistemi di videosorveglianza. E’ utile quindi un riassunto dei punti principali del provvedimento che riguardano le imprese e ricordare che entro il 30 aprile 2011 bisogna rendere visibile l’informativa minima per la videosorveglianza notturna e adottare le misure di sicurezza a protezione dei dati registrati tramite impianti di videosorveglianza.
Informativa, è obbligatorio segnalare con cartelli, collocati prima del raggio d’azione della telecamera, anche se attiva solo in orario notturno, e visibili con qualsiasi illuminazione, che si entra in una zona video sorvegliata (informativa minima). Simboli e scritte dei cartelli debbono dire se le immagini sono visionate o anche registrate. E’ opportuno spesso integrare l’informativa minima con un’informativa completa resa con avvisi agli sportelli, affissioni in bacheca, testi su Internet, messaggi telefonici preregistrati o data oralmente da un incaricato e indicare nelle informative se la video sorveglianza è direttamente collegata con forze di Polizia (facsimili di cartello sono reperibili sul sito Internet www.garanteprivacy.it dove si trova anche un vademecum dell’informativa). Responsabili, incaricati, è obbligatoria la designazione scritta di un numero limitato d’incaricati (specie se esterni) che possono accedere alle postazioni di controllo, utilizzare gli impianti, visionare le immagini. E’ necessario distinguere tra chi può fare solo questa operazione e chi può farne anche  altre (ad esempio registrare, copiare, spostare l’angolo di visuale, etc.). Al contrario la nomina del Responsabile è facoltativa. Durata e conservazione, massimo 24 ore dopo la rilevazione dell'immagine salvo casi di chiusure, festività, richieste dell’Autorità giudiziaria e Polizia giudiziaria. Per esigenze tecniche (ad esempio su mezzi di trasporto) e attività pericolose (ad esempio banche) il limite massimo di conservazione è di una settimana. Allo scadere del termine previsto per la conservazione le immagini vanno automaticamente ed integralmente cancellate, anche con sovra-registrazione. Per impianti senza meccanismi automatici di eliminazione, questa va effettuata nel tempo più breve possibile dalla fine del periodo di conservazione previsto. Per richiedere periodi superiori ci si deve rivolgere al Garante che compie una verifica preliminare. Diritti degli interessati, accedere ai dati; verificare finalità e modalità del trattamento; bloccare quelli trattati violando la legge. Ovviamente è impossibile aggiornare, rettificare, integrare le immagini registrate. Rapporti di lavoro, è vietata la videosorveglianza per controllo a distanza dei lavoratori, in tutti i contesti dove è resa la prestazione (ad esempio edifici, cantieri, aree di passaggio, carico e scarico merci, taxi, servizi noleggio ecc). Per esigenze d'organizzazione, produzione, sicurezza del lavoro è necessario un accordo con un rappresentante sindacale aziendale o, in mancanza, con la Commissione interna. In difetto di accordo provvede la Direzione Provinciale del lavoro, su istanza del datore di lavoro. Casi particolari. La rilevazione delle immagini può avvenire senza consenso degli interessati se fatta per perseguire un interesse legittimo del titolare o di un terzo (ad esempio raccolta di prove, tutela di persone o di beni contro furti, rapine aggressioni, danneggiamenti, prevenzione incendi, sicurezza del lavoro). Nel caso di videosorveglianza con o senza registrazione delle immagini, su aree esterne, l’angolo visuale dell’area da proteggere non deve riprendere luoghi circostanti, vie, esercizi commerciali e particolari non rilevanti. Sanzioni e Prescrizioni. E’ illecito, trattare i dati personali senza osservare le misure del provvedimento, le conseguenze sono l’inutilizzabilità dei dati, il rischio di provvedimenti di blocco o divieto di trattamento da parte del Garante e di sanzioni amministrative, molto salate, e penali.
Info e consulenze: CNA Torino, Gianni Longo, tel. 011.1967.2109

 
 
 
 
CNA - Associazione Provinciale di Torino - Via Millio 26 10141 Torino (To) - Italia
Tel. +39.011.1967.2111 - Fax +39.011.1967.2194 - 2192 - 2151 - P. Iva 06611450013 Cod. Fiscale 80082230014
 
Realizzato da Telecom Italia con il partner Quid Web&Media