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Bando autoproduzione di energia da Fonti Rinnovabili nelle Pmi. CNA: “Bene riapertura sportello fino al 30 settembre per impianti fotovoltaici per l’autoconsumo”

03/07/2025
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La misura “Sostegno per l’autoproduzione di energia da Fonti Rinnovabili nelle Pmi- FER” prevede un regime di agevolazioni, concesse sotto forma di contributo in conto impianti, per i programmi di investimento delle piccole e medie imprese finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica ricavata da impianti solari fotovoltaici o mini eolici, per l’autoconsumo immediato e per sistemi di accumulo/stoccaggio dell’energia dietro il contatore per autoconsumo differito.

Possono beneficiare dell’agevolazione le MPMI operanti sull’intero territorio nazionale, ad esclusione delle imprese che operano nel settore carbonifero e della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura. 

Non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni le imprese la cui attività non garantisce il rispetto del principio DNSH, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020.

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa a graduatoria e assegnate ai programmi di investimento realizzati per un ammontare di spese ammissibili non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila) e non superiore a euro 1.000.000,00 (un milione) nella misura massima del:

 

  1. 30% per le medie imprese;
  2. 40% per le micro e piccole imprese;
  3. 30% per l’eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell’investimento;
  4. 50% per la diagnosi energetica.

Il bando finanzia programmi di investimento economicamente sostenibili, in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio di impresa e in correlate tecnologie digitali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili mediante l'installazione di impianti solari fotovoltaici o di impiani mini eolici, per autoconsumo immediato, con possibilità di integrazione/combinazione con sistemi di stoccaggio dietro il contatore (behind-the-meter) dell'energia prodotta per l'autoconsumo differito.

Per accedere alle agevolazioni, i programmi di investimento devono:

 

  1. Essere supportati da una diagnosi energetica ex-ante eseguita da soggetti qualificati, conforme alla normativa.
  2. Essere realizzati esclusivamente su edifici destinati all’esercizio dell’attività (proprietà o diritto reale di uso).
  3. Prevedere un termine di ultimazione non successivo a 18 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni.

 

N.B. l’articolo 41 del regolamento GBER prevede la possibilità di agevolare anche sistemi di stoccaggio dell’energia prodotta a condizione che la componente di stoccaggio dietro il contatore (behind-the-meter) assorba annualmente almeno il 75% della sua energia dall’impianto di generazione di energia rinnovabile collegato direttamente.

 

Sono ammissibili le spese direttamente collegabili e funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento indicati sopra. Dette spese ammissibili riguardano l’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di:

a) impianti solari fotovoltaici o impianti mini eolici, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;

b) apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti di cui alla lettera a), comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;

c) eventuali sistemi di stoccaggio dell’energia prodotta con le caratteristiche indicate nel decreto;

d) diagnosi energetica ex ante necessaria alla pianificazione degli interventi, a condizione che tale adempimento non risulti obbligatorio per il soggetto proponente ai sensi della normativa di riferimento.

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.

Le spese di cui lettere a), b) e c), devono:

a) essere sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;

b) essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato;

c) ad eccezione delle immobilizzazioni acquisite tramite leasing finanziario, essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell’attivo dello stato patrimoniale del soggetto beneficiario e mantengono la loro funzionalità rispetto al programma di investimento per almeno 3 (tre) anni dalla data di ultimazione del programma di investimento. È, comunque, consentita la sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo;

d) essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva oggetto del programma di investimento;

e) essere conformi ai criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE);

f) essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, il soggetto beneficiario può utilizzare un conto corrente vincolato ovvero, in alternativa, uno specifico conto corrente ordinario, non necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione del programma di investimento;

g) essere conformi alle norme applicabili con riferimento ai progetti finanziati a valere sulle risorse stanziate dal PNRR.

La domanda di agevolazione deve essere presentata esclusivamente in formato elettronico, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nella sezione dedicata del sito internet del Soggetto Attuatore (www.invitalia.it) operante mediante una procedura valutativa a graduatoria.

Le domande di contributo possono essere inviate dalle ore 12.00 del giorno 8 luglio 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 30 settembre 2025.

https://www.invitalia.it/incentivi-e-strumenti/sostegno-autoproduzione-di-energia-da-fonti-rinnovabili-nelle-pmi

 

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