Facendo seguito a quanto comunicato nel mese di luglio, CNA Benessere Nazionale ha dettagliato gli obblighi in capo al settore estetico rispetto al ritiro dei prodotti contenenti TPO (SMALTI), in vigore dal 1 settembre 2025.
In particolare viene richiamata la circolare del Ministero della Salute, emanata il 5 agosto 2025, nella quale è ribadito che:
- non è previsto alcun periodo di "smaltimento scorte" dopo il giorno 1 settembre;
- i prodotti eventualmente ancora presenti in magazzino devono essere considerati non conformi e non utilizzabili.
- il regolamento di riferimento (Reg. 1223/2009) non contempla specifiche dispoiszioni in merito alle procedure di ritiro con rimborso o meccanismi di compensazione.
In riferimento ai profili di responsabilità
..il Ministero richiama le disposizioni del Regolamento cosmetici (CE) 1223/2009, facendo riferimento agli obblighi che scattano a carico di persone responsabili (ossia produttori e importatori) e distributori (qualsiasi operatore che rende disponibile il cosmetico sul mercato dopo l’immissione, ossia grossisti, rivenditori, fornitori) a partire dal 1° settembre, laddove esse ritengano o abbiano motivo di credere che un prodotto cosmetico che hanno immesso o reso disponibile sul mercato non siaconforme al Regolamento 1223/2009.
Si fa presente che da questo richiamo normativo non è possibile (purtroppo) evincere nessun meccanismo automatico di rimborso/sostituzione/smaltimento a carico dei fornitori per i prodotti acquistati prima del 1° settembre.
Ricordiali quindi le indicazioni per le imprese:
Laddove le imprese possiedano ancora in magazzino prodotti contenenti sostanze vietate, l’indicazione è:
1. Cessarne l’utilizzo;
2. Verificare le scorte e separare i prodotti che riportano la dicitura “TPO”. In caso di dubbio, chiedere ai fornitori conferma scritta;
3. Verificare attentamente i contratti commerciali sottoscritti per accertare diritti e obblighi delle parti, con speciale attenzione a richiami, gestione delle scorte non conformi, resi/sostituzioni/smaltimento;
4. Cercare un accordo con il fornitore per lo smaltimento/reso dei prodotti cosmetici eventualmente in stock di magazzino e smaltirli correttamente nel caso si proceda in autonomia;
5. In caso di grossi quantitativi acquistati di recente, è opportuno far valere il proprio potere contrattuale, chiedendo ai fornitori agevolazioni in merito a reso, sostituzione, sconto su futuri acquisti;
6. Conservare le fatture di acquisto e la contabilità di magazzino per le opportune rettifiche contabili.
È importante che le imprese verifichino l’INCI (elenco ingredienti) dei cosmetici prima dell’acquisto e chiedano ai fornitori una dichiarazione scritta che attesti la conformità al Reg. (UE) 2025/877.
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