Novità di Settore

NOTA EPLICATIVA PRODOTTI COSMETICI CONTENENTI LA SOSTANZA TPO (SMALTI) – Regolamento UE 2025/877

04/09/2025

Facendo seguito a quanto comunicato nel mese di luglio, CNA Benessere Nazionale ha dettagliato gli obblighi in capo al settore estetico rispetto al ritiro dei prodotti contenenti TPO (SMALTI), in vigore dal 1 settembre 2025.

 

In particolare viene richiamata la circolare del Ministero della Saluteemanata il 5 agosto 2025, nella quale è ribadito che:

- non è previsto alcun periodo di "smaltimento scorte" dopo il giorno 1 settembre;

- i prodotti eventualmente ancora presenti in magazzino devono essere considerati non conformi e non utilizzabili.

- il regolamento di riferimento (Reg. 1223/2009) non contempla specifiche dispoiszioni in merito alle procedure di ritiro con rimborso o meccanismi di compensazione.

 

In riferimento ai profili di responsabilità

..il Ministero richiama le disposizioni del Regolamento cosmetici (CE) 1223/2009, facendo riferimento agli obblighi che scattano a carico di persone responsabili (ossia produttori e importatori) e distributori (qualsiasi operatore che rende disponibile il cosmetico sul mercato dopo l’immissione, ossia grossisti, rivenditori, fornitori) a partire dal 1° settembre, laddove esse ritengano o abbiano motivo di credere che un prodotto cosmetico che hanno immesso o reso disponibile sul mercato non siaconforme al Regolamento 1223/2009.

 

Si fa presente che da questo richiamo normativo non è possibile (purtroppo) evincere nessun meccanismo automatico di rimborso/sostituzione/smaltimento a carico dei fornitori per i prodotti acquistati prima del 1° settembre.

 

Ricordiali quindi le indicazioni per le imprese:

 

Laddove le imprese possiedano ancora in magazzino prodotti contenenti sostanze vietate, l’indicazione è:

1. Cessarne l’utilizzo;

2. Verificare le scorte e separare i prodotti che riportano la dicitura “TPO”. In caso di dubbio, chiedere ai fornitori conferma scritta;

3. Verificare attentamente i contratti commerciali sottoscritti per accertare diritti e obblighi delle parti, con speciale attenzione a richiami, gestione delle scorte non conformi, resi/sostituzioni/smaltimento;

4. Cercare un accordo con il fornitore per lo smaltimento/reso dei prodotti cosmetici eventualmente in stock di magazzino e smaltirli correttamente nel caso si proceda in autonomia;

5. In caso di grossi quantitativi acquistati di recente, è opportuno far valere il proprio potere contrattuale, chiedendo ai fornitori agevolazioni in merito a reso, sostituzione, sconto su futuri acquisti;

6. Conservare le fatture di acquisto e la contabilità di magazzino per le opportune rettifiche contabili.

 

È importante che le imprese verifichino l’INCI (elenco ingredienti) dei cosmetici prima dell’acquisto e chiedano ai fornitori una dichiarazione scritta che attesti la conformità al Reg. (UE) 2025/877.

 

Negli allegati maggiori dettagli

Ti potrebbero anche interessare:
Leggi di più
05/09/2025

Conto Termico 3.0: serata informativa

Con la pubblicazione del DM 4/8/2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha...

Leggi di più
05/09/2025

Ministero dei Trasporti Bando LogIN Business per le imprese di trasporto merci conto terzi e logistica

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il Bando LogIN Business, iniziativa...

Leggi di più
03/09/2025

Il Benessere in Oncologia- Lunedì 6 ottobre 2025 ore 10,30

CNA Piemonte, in collaborazione con le Agenzie Formative Inforcoopecipa ed Enaip Piemonte, è lieta...

NON PERDERTI I REPORT E GLI APPROFONDIMENTI,
LEGGI IL CORRIERE ARTIGIANO!