Il 13 dicembre 2014 entra in vigore il nuovo Regolamento (UE) 1169/2011 in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.
L'obbligatorietà dell'indicazione dei componenti nutrizionali entrerà in vigore tra due anni, il 13 dicembre 2016.
Come cambiano le norme con il nuovo regolamento:
- diventa obbligatorio segnalare la presenza di qualsiasi sostanza allergenica compresi gli aromi e i coadiuvanti tecnologici;
- bisogna indicare il nome o la ragione sociale e indirizzo del responsabile delle informazioni in etichetta.
L'indicazione del nome o ragione sociale e sede del produttore o confezionatore o di un rivenditore stabilito nell'UE diventano facoltativi.
- Non è più obbligatorio indicare la sede dello stabilimento di produzione. Rimane obbligatorio, perchè previsto da altri regolamenti, indicare il numero di riconoscimento degli stabilimenti di lavorazione di prodotti di origine animale;
- la data di scadenza ed il TMC possono anche non comparire nello stesso campo visivo assieme alla denominazione di vendita, quantità netta e titolo alcolometrico.
In materia di prodotti alimentari venduti allo stato sfuso, dove l'obbligo di etichettatura si estenderà anche alla ristorazione, il nuovo regolamento chiede solo di indicare gli allergeni lasciando al legislatore nazionale di determinare ulteriori indicazioni (DPCM in definizione in questi giorni e per il quale si da piena disponibilità a fornire informazioni dettagliate alle imprese ai contatti riportati in fondo)
Requisiti obbligatori da riportare in etichetta dal 13 dicembre 2014
- La denominazione dell'alimento;
- l'elenco degli ingredienti;
- qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico o derivato da una sostanza o un prodotto, indicato nell'elenco riportato all'allegato II del Reg. (UE) 1169/2011, che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;
- la quantità di alcuni ingredienti o categorie di ingredienti;
- la quantità netta dell'alimento;
- il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
- le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni di impiego;
- il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni;
- il paese di origine ed il luogo di provenienza, ove previsto;
- le istruzioni per l'uso, per i casi in cui la loro omisisone renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento;
- il titolo alcolometrico volumico per bevante che contengono più del 1,2% di alcol in volume;
- una dichiarazione nutrizionale (dal 13/12/2016).
Elenco aggiornato degli allergeni
- cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena, farro;
- crostacei e prodotti a base di crostacei;
- uova e prodotti a base di uova;
- pesce e prodotti a base di pesce;
- arachidi e prodotti a base di arachidi;
- soia e prodotti a base di soia;
- latte e prodotti e base di latte;
- frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù; noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia e i loro prodotti;
- sedano e prodotti a base di sedano;
- senape e prodotti a base di senape;
- semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo;
- anidride solforosa e solfiti;
- lupini e prodotti a base di lupini;
- molluschi e prodotti a base di molluschi.
NOTA DEL MISE DEL 9 MARZO 2015 SULLE SANZIONI
La circolare del 6 marzo 2015 della Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le PMI che chiarisce l’applicabilità delle sanzioni dell’articolo 18 del Decreto Legislativo n. 109/1992 alle violazioni che restano immutate nelle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011.
La circolare è stata ufficialmente inviata via PEC al Ministero della salute ed al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali accompagnata dalla nota n.0218759 dell’11.12.2014, già diffusa alle Associazioni di categoria e pubblicata sul sito di questo Ministero, che riporta in allegato l’elenco delle disposizioni del Regolamento ancora oggetto di interpretazione da parte della DG SANCO.
La circolare verrà trasmessa anche alle Regioni e Province autonome ed a brevissimo pubblicata sul sito di questo Ministero al seguente link http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/industria-alimentare/etichettatura-alimentare
Continuano inoltre i lavori sul DPCM e sul D.Lgs. sanzioni.
Per informazioni, approfondimenti o quesiti
CNA Alimentare Torino ha attivato uno sportello di supporto in tema di etichettatura, in collaborazione con CNA Alimentare nazionale, ASQ Ambiente e Qualità ed il Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino.
Elena Schina, tel. 011.1967.2185, e.mail: eschina@cna-to.it.