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Attenzione dal 1 settembre 2025: divieto utilizzo e commercializzazione cosmetici contenenti nuove sostanze classificate CMR

08/07/2025
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Benessere e Sanità
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E' stato pubblicato il Regolamento (UE) 2025/877 che modifica l’allegato II del Regolamento (CE) n.?1223/2009 relativo all’utilizzo nei prodotti cosmetici di determinate sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione.

 

A partire dal 1 settembre 2025 sarà vietata l’immissione sul mercato e l’utilizzo di cosmetici contenenti tali sostanze, tra cui rientrano, solo per citarne alcune: 

- Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (frequente nei gel UV per unghie),

- Tetrabromobisfenolo A,

- Transfluthrin,

- Altre 20+ sostanze inserite nell’Allegato II come completamente vietate.

 

A partire da questa data pertanto: 

 

- Non sarà più possibile acquistare, vendere o distribuire prodotti cosmetici contenenti queste sostanze

- Non sarà ammesso l’uso nei trattamenti in cabina, o in ogni caso l’uso sui clienti, di questi cosmetici

- Non conta che i prodotti siano stati acquistati prima dell’entrata in vigore del Regolamento o siano ancora nel periodo di validità: non possono più essere usati in alcuna forma.

 

Laddove le imprese possiedano ancora in magazzino prodotti contenenti sostanze vietate, l’indicazione è:

 

1. Non utilizzarli oltre il 31 agosto 2025

2. Sospendere l’acquisto di cosmetici non conformi

3. Smaltirli correttamente

4. Cercare eventualmente un accordo con il fornitore per lo smaltimento/reso dei prodotti cosmetici eventualmente in stock di magazzino.

5. Conservare le fatture di acquisto e la contabilità di magazzino per le opportune rettifiche contabili

 

È importante che, in questa fase transitoria, le imprese verifichino l’INCI (elenco ingredienti) dei cosmetici prima dell’acquisto e chiedano ai fornitori una dichiarazione scritta che attesti la conformità al Reg. (UE) 2025/877.

 

Si linkano i Regolamenti con l’elenco dettagliato delle sostanze vietate (con nome INCI e codice CAS), utile per le opportune verifiche

 

Qui trovate:

REGOLAMENTO (UE) 2025/877

REGOLAMENTO (CE) n. 1223/200

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